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Verifiche di legge

VERIFICHE DI LEGGE

n base all’art.71 commi 4 e 8 dello stesso decreto facendo espressamente riferimento ad attività di manutenzione e controlli periodici da parte di persona competente si obbliga il possessore delle macchine e delle attrezzature di lavoro in genere (anche carrelli elevatori) ad assicurare il buono stato di conservazione, di efficienza e di mantenimento dei requisiti di sicurezza. Per questo è fondamentale il ruolo dei costruttori e dei concessionari che devono rispettivamente definire gli intervalli di manutenzione e restare a supporto delle aziende e dei datori di lavoro con servizi e contratti di manutenzione.
Sempre in riferimento agli adempimenti in materia di controlli di sicurezza per le attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi (carrelli elevatori) l’Allegato VI del D.Lgs.81/08 al punto 3.1.2  dispone che” le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante”. Tali controlli vanno eseguiti da personale competente Art. 71 comma 8 lett. c  appositamente formato e tenuti a disposizione delle autorità competenti annotati su appositi registri .
 
Passiamo ora all’argomento delle verifiche obbligatorie. L’allegato VII del D.lgs 81/08  in riferimento all’art.71 comma 11 del D.lgs.81/08 elenca con esattezza le categorie di macchine da sottoporre a verifica, definendo chiaramente la periodicità delle verifiche stesse. In questo allegato sono inserite macchine come i sollevatori telescopici, piattaforme aeree , gru a colonna ecc. Importante quindi sapere, per noleggiatori e abituali clienti di noleggiatori di piattaforme aeree e sollevatori telescopici che la periodicità di questa verifica è annuale.
N.B. Da questo elenco sono esclusi i carrelli elevatori.
Dal 23.05.2012, con l’entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, le procedure attraverso le quali i possessori delle macchine interessate da verifica devono richiedere la prima verifica periodica o la verifica periodica successiva alla prima sono state modificate nel modo seguente:
Prima verifica periodica: La richiesta va sempre fatta all’INAIL di zona competente, indicando sul modulo di richiesta il Soggetto Abilitato che sarà incaricato della verifica in caso l’INAIL non possa effettuare la stessa entro i termini stabiliti (45 giorni dalla richiesta). Se allo scadere del termine l’INAIL non ha risposto, il possessore della macchina deve richiedere la prima verifica periodica direttamente al Soggetto Abilitato di sua scelta. L’elenco dei Soggetti Abilitati è riportato nell’Allegato del D.M. 21.05.2012 e s.m.
Verifica periodica successiva alla prima: In questo caso la richiesta va fatta direttamente al Soggetto Abilitato scelto (pubblico o privato) entro la periodicità definita nell’All. VII del D.Lgs. 81/08.
N.B. La semplice richiesta non è più garanzia di rispetto degli obblighi da parte del possessore della macchina. La verifica deve essere sempre fatta o da un Soggetto Abilitato pubblico o da uno privato.
Ricordo quindi che Bramieri Group Spa è a disposizione della sua clientela per qualsiasi tipo di chiarimento e/o supporto per l’espletamento e il completamento degli adempimenti e delle attività in materia di manutenzione e prevenzione degli incidenti.